Diritto d'autore

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Diritto d'autore e Fanfiction

Oggi affrontiamo e cerchiamo di dare una risposta a un quesito che angustia da decenni il mondo degli autori, professionisti e non, ovvero: la Fanfiction (ff) è plagio?

Partiamo da qualche definizione. La fanfiction non ha una forma fissa, può essere scritta o visiva; l’aspetto che salta all’occhio è che si tratta di un’opera che si ispira a personaggi, trama o universo di un’altra opera (ovviamente di un autore terzo).
A questo punto, le obiezioni che sollevano in genere gli autori di fan fiction sono due:
  1. Non ho mai avuto intenzione di “rubare” idee altrui o di plagiare, ma il mio è in realtà un omaggio, un riconoscimento, il voler ricollegarmi a una storia che mi ha letteralmente fatto innamorare provando a immaginare un finale diverso, versioni diverse, scene inedite ma coerenti, o anche tutto ciò che avrei voluto trovare e che voglio proporre alla community di fan innamorati come me (infatti, la criticità della ff è proprio questo: se rimanesse una pagina del nostro diario, da leggere solo per noi, non ci sarebbe alcun problema, in quanto nessuno lo saprebbe e avrebbe da ridire!);
  2. Non ha mai avuto intenzione di ricavarci un guadagno; lo scrittore/autore vende il suo libro e ci lucra, mentre io lo faccio per mera passione e volontà altruistica di divertirmi e condividere il mio divertimento con gli altri fan.
Vedremo che entrambe le obiezioni sono particolarmente deboli (e peraltro abbastanza vicine alle difese di chi pirata un film o un libro e sostiene di averlo fatto per uso “domestico” e di aver voluto contribuire alla mera diffusione e promozione di quell’opera…). La circostanza che un'opera sia fatta per diletto e senza ritorno economico non rileva di fronte all'accusa di aver violato il diritto altrui.

Qualche paletto.
Solo l’autore (chi ha ideato l’opera originale per primo) ha il diritto esclusivo di pubblicarla e guadagnare dalla stessa, essendo titolare sia del diritto morale (paternità) che economico (sfruttamento in ogni ambito); può riprodurla come e quante volte vuole, può modificarla, elaborarla, tagliarla, ecc.
Dopo averla pubblicata, può anche decidere di fare revisioni e nuove edizioni. Ma è solo lui (o la casa editrice, qualora vi sia un contratto con determinati vincoli) a deciderlo.

Va da sé che chi attua una diversa versione o riscriva l’opera originale, in tutto o in parte, senza permesso, non ha gli stessi diritti. Non può rivendicare la paternità di un’opera altrui, per quanto ci abbia aggiunto la propria personale creatività.
Deve trattarsi di un’opera sostanzialmente diversa, a sua volta originale.

Questo è il discrimine: se la fanfiction è talmente diversa, per cui ci sia in comune solo uno spunto iniziale, e se la storia acquista vita propria, per cui vengano meno gli elementi caratterizzanti (il nucleo, l’essenza “riconoscibile” da un lettore), vi sono argomenti per rivendicare una paternità propria.
Esempio: - se scrivo una storia diversa, ma l’ambiento a Hogwarts, con personaggi che sono maghi, potrebbe essere arduo parlare di una storia originale nell’essenza; ma se pubblico “50 sfumature di grigio”, dicendo che mi sono ispirata a “Twilight”, è difficile dubitare che non si tratti di opere diverse (infatti E. L. James viene ritenuta, a tutti gli effetti, autrice di un romanzo originale, anche se è noto che si sia ispirata a quella saga).
Se manca tale discrimine, vi sono fondati elementi per ritenere le fanfiction opere con elementi di plagio. Di talché, se l’autore originario contesta anche di non aver dato alcuna autorizzazione e se le fanfiction non autorizzate appaiono su spazi “pubblici” (anche una semplice community con decine di iscritti), potrebbe scattare un’azione per chiedere la rimozione/inibizione dell’opera e la conseguente richiesta di risarcimento danni (non solo per mancato guadagno, ma anche per appropriazione di pregi altrui o danno reputazionale, se la fan fiction è una versione che offende l’immagine e le credenze dell’autore originario).

Discorso diverso va fatto per la parodia.
L’articolo 70 LDA prevede che “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”.
Pertanto, fare satira, prendere qualche elemento con la volontà evidente di far ridere, senza voler plagiare l’originale, dovrebbe essere lecito e una fanfiction che consista in una parodia sarebbe ammissibile (pensiamo a tutte le rievocazioni di romanzi o film in forma di fumetto, interpretati da Topolino o Paperino).

Un’altra tesi vorrebbe fondare l’ammissibilità delle ff come opere derivate, in quanto l’art 4 della LDA dichiara che “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.”
Tuttavia, bisognerebbe dimostrare, in modo incontrovertibile, che la Fanfiction sia una elaborazione di carattere creativo, con una parte preponderante di originalità, e non uno sviluppo originale di elementi essenziali preesistenti.
Oltretutto, tale tesi potrebbe avere successo solo nel caso in cui la divulgazione dell’opera derivata non crei problemi (quando ci si crogiola nell’illusione per cui l’autore di fama non se ne accorgerà mai); cosa diversa, se l’autore originario si oppone alla messa in circolazione, contestando espressamente il carattere creativo dell’opera derivata.
In tal senso, trova prevalenza l’art 18, 1 comma della medesima LDA, che attribuisce all’autore il diritto esclusivo di rielaborazione e richiede il suo consenso perché i terzi lo possano fare: “Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4. L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.”
E si ritorna al principio per cui, in caso di scoperta di una ff non autorizzata, il mancato consenso dell’autore potrebbe portare all’accusa di violazione del copyright, alla sua pretesa di inibire lo sfruttamento economico non autorizzato e alla sua rivalsa per eventuali violazioni dei propri diritti morali d’autore.

Tirando le somme, questi sono i suggerimenti che emergono da questa breve disamina:
  1. Evitate il plagio di opere altrui, inteso come appropriazione di un’idea altrui; usate la testa e create qualcosa di “nuovo” e autentico.
  2. Qualora la base della vostra opera potrebbe sovrapporsi parzialmente (e magari non volontariamente) a un’opera altrui precedente (non importa se famosa o di successo), meglio evitare i riferimenti diretti e la mera copiatura di nomi di persone o luoghi o un wordbulding identico una trama smaccatamente identica negli elementi essenziali (es. un romanzo con protagoniste più famiglie in lotta tra loro e sette regni può essere una trama fantasy già vista, ma affrontabile in molteplici versioni; se la famiglia reale vive ad Approdo del Re, usa i draghi e ha i capelli di un determinato colore, potrebbe non essere visto come un guizzo di originalità…);
  3. Se proprio volete omaggiare un’opera precedente, puntate sulla parodia e sulla satira.
  4. Se proprio volete omaggiare un autore con un’opera derivata, motivata dalla passione di fan, accertatevi che l’autore non abbia espressamente vietato le ff derivate dalle sue opere o abbia rilasciato dichiarazioni che rivelino la sua contrarietà.
 
Avv. Silvia M. Moro

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